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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E
STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D'ITALIA.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

TITOLO PRIMO.

Della repubblica italiana.

ARTICOLO PRIMO.

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

2.

La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

3.

Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti ecomuni.

TITOLO II.

Del diritto di cittadinanza.

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio dellarepubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendonel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero unostabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per setteanni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda lanaturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenzainsigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinarianelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigiimportanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto primache sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietànecessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause perle quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadinidescritti in questo registro sono eleggibili alle funzionicostituzionali.

TITOLO III.

Dei collegi.

10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de'dotti e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo dellasovranità nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ognibiennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli dellaconsulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione edi cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni nondurano più di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di piùd'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascunodi essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomineda farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chiallega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

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